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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO ITALIANO – 25 settembre 2022

L’art. 18 della L. 459/2001 dispone, al primo comma, che “chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e’ punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate”. Il secondo comma prevede che “chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota piu’ volte per corrispondenza e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

Si riporta altresi’ di seguito l’art. 100, commi 2 e 3, del suddetto testo unico, come novellati dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 marzo 2004, n. 61, (Norme in materia di reati elettorali), per utilita’ di codeste sedi:
“Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e’ punito con la reclusione da uno a sei anni. E’ punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e’ commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena e’ della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e’ punito con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro.”

Testo