Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Passaporti e Carte d’identità

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio è di competenza dell’Ufficio Consolare in cui il cittadino italiano è residente ed iscritto (l’Ambasciata d’Italia in Abuja è competente per gli Stati di Kaduna, Kano, katsina, Plateau, Niger e per il FCT).

E’ sempre consigliabile avere un passaporto valido.

Per il suo rilascio occorre presentarsi presso la Cancelleria Consolare con la seguente documentazione:

1. formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;

2. passaporto di cui si è in possesso (scaduto, danneggiato, senza pagine disponibili);

3. due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori con sfondo bianco);

4. Se il richiedente ha dei figli minori, occorre compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’assenza di provvedimenti che possano inibire il rilascio del passaporto (come da disposizioni contenute nell’art. 20 del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023). Resta invece obbligatorio l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne

Un cittadino italiano può chiedere il rilascio di un passaporto solo se residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano. In caso contrario, o se si richiede il passaporto in una circoscrizione consolare all’estero differente da quella dove si è iscritti nell’AIRE del proprio Comune italiano, sarà necessario ottenere il “NULLA OSTA” dell’Ufficio (Questura o Ufficio Consolare) competente per il territorio di residenza.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato anche prima della scadenza ed entro e non oltre 6 mesi dalla stessa data di scadenza.

A partire dal 2009 anche i minori hanno diritto al passaporto individuale, valido per tre anni fino ai tre anni di età, valido per 5 anni dai tre ai diciotto anni di età (decreto legge 135/2009). Il minore non può più essere incluso nel passaporto dei genitori. Per il rilascio del passaporto ad un minorenne occorre la contestuale presenza dei genitori.

In caso di furto o smarrimento del passaporto è inoltre necessario presentarsi all’Ufficio Passaporti del Consolato con la denuncia di furto o smarrimento, effettuata presso la locale competente Autorità di Polizia.

Scaricate la modulistica relativa alle richieste di passaporto alla sezione MODULISTICA di questo sito web.

Per maggiori informazioni sulla disciplina dei passaporti si invita a visitare il sito del M.A.E.C.I.