Equipollenza dei Titoli di Studio
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. L’equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all’estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale.
Nel caso non esistano accordi bilaterali o multilaterali specifici le procedure necessarie sono le seguenti.
Gli interessati al riconoscimento di un titolo di studio riferito a diplomi di scuola secondaria di I e II grado devono presentare domanda di equipollenza all’Ufficio scolastico della provincia di residenza, o all’Università per i titoli universitari.
I cittadini italiani interessati al riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia (“equipollenza”) dei propri titoli di studio stranieri (conseguiti in Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) ai corrispondenti titoli di studio italiani, dopo aver richiesto all’Ufficio studenti del Consolato l’emissione della “Dichiarazione di valore”, si devono rivolgere direttamente ad un Provveditorato agli Studi italiano o all’Università.
I cittadini non italiani invece devono presentare la domanda tramite l’Ufficio studenti del Consolato.
I titoli scolastici ottenuti all’estero, una volta dichiarati equipollenti ai titoli italiani di corrispondente valore (terza media, diploma di scuola media superiore o laurea), hanno in Italia valore legale; questo significa, ad esempio, che la persona in possesso della cittadinanza italiana ha diritto a partecipare ai concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione italiana. I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e l’equipollenza del titolo di studio sono:
diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale, munito del sigillo o del timbro a secco della scuola o dell’istituzione universitaria e firmato in modo leggibile dal funzionario addetto; Copia conforme del diploma legalizzato dal Ministero Affari Esteri del paese in cui il diploma è stato rilasciato (o ufficio con le stesse competenze in Italia). Viene legalizzata la firma dell’autorità che ha firmato il diploma Attestato di autenticità del diploma, in originale, legalizzato dal Ministero Affari Esteri del paese in cui il diploma è stato rilasciato ( o ufficio con le stesse competenze in Italia)traduzione dei due documenti in italiano, fedele e conforme al testo originale. La traduzione può essere eseguita dall’interessato o da un traduttore; il Consolato può riservarsi l’approvazione delle traduzioni esibite dal richiedente Domanda a firma dell’interessato, in cui si specifica il motivo della richiesta di rilascio della dichiarazione di valore.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono accedere alle Università italiane presentando al Consolato una domanda che deve essere corredata dalla documentazione prescritta. Questa documentazione deve essere approvata dalle competenti Autorità italiane, in base alla valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. L’Ufficio studenti del Consolato deve inoltre accertare e certificare che i titoli di studio di scuola media superiore consentono l’ammissione ai corsi universitari nell’ordinamento del Paese nel quale sono stati conseguiti (“Dichiarazione di valore”).
COOPERAZIONE CULTURALE – STUDIARE IN ITALIA
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