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DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI NON ACCOMPAGNATI DA UNO  DEI GENITORI O DA CHI NE FA LE VECI. DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 14, LEGGE 21.11.1967 N. 1185

Dal 4 giugno 2014 in caso di viaggi all’estero da parte di minori italiani di eta’ inferiore agli anni quattordici non accompagnati da uno dei due genitori (o da chi ne fa le veci), e’ necessaria una menzione sul passaporto o una dichiarazione di accompagnamento, dove sia riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore e’ affidato, sottoscritta dagli esercenti la responsabilita’genitoriale o tutoria e vistata dagli uffici competenti al rilascio del passaporto.

Vi e’ l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di accompagnamento ogniqualvolta il minore infra-quattordicenne oltrepassi i confini nazionali, oppure, in caso di residenza all’estero, i confini del Paese di residenza.

Per maggiori informazioni e aspetti pratici, si prega di consultare la sezione “Servizi Consolari – Documenti di Viaggio” di questo sito.