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Passaporti e Carte d’identità

L’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Abuja può rilasciare passaporti e in caso di necessità comprovata, è possibile emettere documenti di viaggio provvisori (Emergency Travel Document-ETD). Al momento non è in grado di acquisire richieste per rilascio/rinnovo C.I.E.

Rilascio del passaporto

Il passaporto è un documento sia di viaggio sia di riconoscimento rilasciato:

  • in Italia dalle Questure;
  • all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Il possesso del passaporto è indispensabile per entrare in Nigeria e risiedervi. Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi (ossia nel giorno della partenza per la Nigeria il passaporto deve ancora avere almeno 6 mesi di validità).

Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato.

La validità temporale del passaporto varia in base all’età del titolare:

  • per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
  • per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
  • per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, si può richiedere l’emissione di un nuovo passaporto. A decorrere dal 1° dicembre 2025 il costo del passaporto e’ di 116 euro per un corrispettivo in Naira pari a 209.200,00. È possibile presentare domanda di passaporto a partire da sei mesi prima della scadenza prevista del documento. In particolari condizioni, come ad esempio il rinnovo del permesso di soggiorno libanese, è possibile presentare domanda di passaporto anche prima dei sei mesi.

I cittadini italiani residenti in Nigeria (iscritti AIRE nella circoscrizione consolare di Abuja) possono richiedere il rilascio del passaporto presentandosi di persona per la rilevazione dei dati biometrici (foto, firma ed impronte digitali). È necessario concordare un appuntamento con l’indirizzo: consolare.abuja@esteri.it

Passaporto per maggiorenni

Documentazione richiesta:

  • formulario di richiesta da compilare di persona il giorno dell’appuntamento
  • passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato, il connazionale è invitato a sporgere denuncia presso le Autorità di polizia nigeriane nel luogo presunto di furto/smarrimento del
  • Due (2) fotografia conforme alle norme ICAO: https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf

ATTENZIONE! Se si smarrisce o si subisce il furto del passaporto all’estero, bisogna presentare tempestiva denuncia alle locali autorità di Polizia.

In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, può essere resa una dichiarazione di furto o smarrimento all’ufficio competente per il rilascio del passaporto. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può presentare domanda di rilascio di un nuovo passaporto.

Passaporto per minori

I minori possono viaggiare solo se muniti di un proprio passaporto, distinto da quello dei genitori.

Per il rilascio di passaporti a minorenni è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori.

Inoltre, è indispensabile che, al momento della richiesta di passaporto, l’atto di nascita del minore, se nato all’estero, sia già stato trascritto presso il Comune di residenza o AIRE del genitore.

In caso contrario, prima di presentare la domanda di passaporto per il minore i genitori devono richiedere all’Ufficio Consolare la trasmissione dell’atto di nascita al Comune di residenza in Italia.

L’appuntamento per il rilascio del passaporto può essere prenotato tramite appuntamento concordato con l’indirizzo: consolare.abuja@esteri.it

A partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023. Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Passaporto per minori (su richiesta dal singolo genitore o da chi esercita la potestà genitoriale):

Documentazione richiesta:

  • Formulario di richiesta firmato da entrambi i genitori in presenza il giorno dell’appuntamento;
  • qualora i genitori siano impossibilitati a firmare congiuntamente il formulario di cui sopra, l’atto di assenso scritto dell’altro genitore unitamente a un suo documento con firma e foto può essere richiesto all’Ufficio Consolare e sottoscritto dal genitore di nazionalità italiana, per l’atto di assenso sottoscritto da genitore di nazionalità straniera dovrà recarsi presso le Autorità competenti (Questura o Ufficio Consolare) per la sottoscrizione innanzi al Pubblico Ufficiale.
  • L’ atto di assenso è indispensabile anche se i genitori non sono sposati o se sono separati o divorziati. Se uno dei genitori non ha la cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, il modulo di richiesta va firmato alla presenza del funzionario del Consolato, previa esibizione di un documento d’identità. Se uno dei genitori è deceduto, occorre presentare una copia del certificato di morte. La legge non consente deroghe all’atto di assenso. Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore, previa istanza formale di una delle due parti, si potrà richiedere al Capo della Cancelleria Consolare l’emissione di un decreto consolare nelle vesti di Giudice tutelare. Se il minore è residente in Italia, è competente il Tribunale dei Minori del luogo di residenza, se il minore è residente in Nigeria, è competente l’Ambasciata d’Italia in Abuja.
  • passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare una copia della denuncia presso le competenti Autorità libanesi nel luogo presunto di furto/smarrimento del documento;
  • due fotografie (2) conformi alle norme ICAO: https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf

Dichiarazione di accompagnamento

Il minore italiano fino a 14 anni può viaggiare all’estero solo se accompagnato da almeno uno dei genitori. Può viaggiare accompagnato da persone diverse solo se autorizzato dai genitori stessi tramite una dichiarazione di accompagnamento , che deve essere vistata dalla Rappresentanza Consolare (all’estero) o dalla Questura (in Italia).
La dichiarazione di accompagnamento deve sempre indicare chiaramente il nome e i riferimenti della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore viene affidato per il viaggio.
I genitori devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento recandosi personalmente, muniti di un documento di identità, presso la Cancelleria Consolare (Ufficio consolare) dell’Ambasciata d’Italia in Abuja.

Alcuni aspetti importanti:

  • la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
  • gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
  • nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

Documentazione richiesta:

  • formulario di richiesta firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con la richiesta dell’altro rilasciata separatamente. Se uno dei genitori non ha la cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, il modulo di richiesta va firmato alla presenza del funzionario del Consolato, previa esibizione di un documento d’identità;
  • i passaporti dei genitori o altro documento di identità con foto e firma;
  • due fotografie (2) conformi alle norme ICAO: https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf;
  • passaporto precedente del minore in originale o altro documento d’identità se ne è in possesso.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore sarà necessario richiedere al Capo della Cancelleria Consolare l’emissione di un decreto consolare nelle vesti di Giudice tutelare, previa istanza formale di una delle due parti.

Emergency Travel Documents (ETD)

A chi perde o subisce il furto del passaporto e deve fare rientro in Italia, l’Ufficio Consolare può rilasciare un documento di viaggio provvisorio chiamato E.T.D. (Emergency Travel Document). È un documento valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. Si rammenta che in area Schengen, nell’ambito delle proprie politiche commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l’imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia locali.

Per ottenere il documento di viaggio provvisorio occorre presentare presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata:

  • La domanda di EU ETD è presentata mediante apposito modulo da sottoscrivere il giorno della’appuntamento, e deve essere corredata da:
  • Denuncia di furto o di smarrimento del passaporto emesso dalla Polizia nigeriana, legalizzata e tradotta accompagnata dalla fotocopia del passaporto smarrito e/o altro documento di identità;
  • Denuncia di smarrimento o furto del passaporto, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
  • Il titolo di viaggio, ove possibile.
  • Una (1) fotografia secondo le linee guida ICAO. https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf

Una volta ottenuto il nuovo documento di viaggio, il titolare dovrà presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione (NIS) per regolarizzare l’autorizzazione l’uscita dal Paese.

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, l’EU ETD ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni con l’obbligo in capo al beneficiario di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla Polizia di frontiera o ad altro posto di Polizia, indipendentemente dalla validità residua.

 

Rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.)

in virtu’ dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 19 del 19 gennaio 2026 in materia CIE i cittadini iscritti all’Aire hanno “la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d’identità elettronica presso qualsiasi Comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”. Al momento sono in corso accordi per la spedizione presso questa Ambasciata; pertanto al momento non siamo abilitati ad accogliere nuove richieste della CIE fino a data da comunicarsi.