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Servizi elettorali

L’Ufficio Servizi Elettorali si occupa della gestione di tutti gli appuntamenti elettorali nazionali ed europei, nei quali gli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione sono chiamati a partecipare.

ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM

I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.

I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro i limiti stabiliti per legge, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; e tutta l’ulteriore documentazione necessaria al voto. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro i termini stabiliti per legge. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Gli elettori che, entro i termini fissati per Legge, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.

I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro i termini stabiliti per Legge. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Non è solitamente previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.

Il voto in Italia resta peraltro la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonché per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese. In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è normalmente previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Voto all’estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale